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LAIKA

Allegato A
Requisiti strutturali e gestionali dei ricoveri.

Canile Sanitario


II Canile Sanitario deve possedere i seguenti requisiti:

a) autorizzazione sanitaria;

b) sistema di smaltimento delle carogne e dei rifiuti speciali ambulatoriali conformi alla normativa vigente;

c) collocazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie;

d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2.50 o altro idoneo sistema;

e) box: individuali o collettivi realizzati con materiali lavabili e disinfettabili in modo da garantire lo spazio minimo di 4 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di box collettivi, detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo;

f) box singoli, di norma, in rapporto di 5 ogni 10 posti/cane;

g) locale adibito ad ambulatorio veterinario, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonché delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie per gli interventi di cui agli artt. 4 e 12; I

h) locale adibito ad ufficio;

i) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti;

l) vasca idoneamente attrezzata per lavaggi e trattamenti per ectoparassiti;

m) locale ripostiglio;

n) servizi igienici;

o) ricovero allestito a gattile per l'osservazione dei gatti morsicatori.

La capacità massima consentita è di 100 soggetti.

Le strutture del canile sanitario dovranno essere dotate di:

1) approvvigionamento idrico con acqua potabile;

2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente;

3) energia elettrica;

4) telefax e segreteria telefonica.

Per la gestione sarà necessario:

- individuare il veterinario ufficiale responsabile della struttura;
- detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data e luogo di cattura, dati segnaletici e tatuaggio, condizioni generali e stato di salute al momento della     cattura, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalità del destinatario, data del riscatto, data del trasferimento al rifugio, data e motivo della morte e/o eutanasia.

Il rifugio/asilo deve possedere i seguenti requisiti: 

a) autorizzazione sanitaria;

b) autorizzazione allo smaltimento delle carogne e dei rifiuti speciali ambulatoriali conforme alla normativa vigente;

c) sistemazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani e da strutture sanitarie ed annonarie;

d) recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2,00 o altro;

e) recinti collettivi, per un massimo di 10 cani con altezza non inferiore a mt 2.50, realizzati in modo da garantire lo spazio minimo di 6 mq., di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di recinti collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo;

f) box individuali, di mq. 4, destinati all'isolamento sanitario, nella misura del 5% dei posti/cane; '

g) locale adibito ad infermeria veterinaria, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonché delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie a far fronte agli interventi veterinari;

h) locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti;

i)  locale attrezzato per il lavaggio ed i trattamenti contro gli ectoparassiti;

l) locale ripostiglio;

m) servizi igienici.

 

Le strutture del Rifugio/asilo dovranno essere dotate di:

 

1) approvvigionamento idrico con acqua potabile;

2) sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente;

3) energia elettrica.

Per la gestione sarà necessario:


a) individuare un veterinario iscritto all'Albo Professionale responsabile sanitario della struttura;


b) detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data d'introduzione, lo stato segnaletico compreso il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari,

c) data dell'adozione e generalità del destinatario, data e motivo della morte e/o eutanasia.


La capacità complessiva del Rifugio, non può superare il numero di 500 soggetti.


I box destinati alla custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli nettamente separati dagli altri.