italiano
LAIKA

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 116
Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

DEFINIZIONI
Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 nel presente allegato si intende per:
a) "locali di permanenza": i locali in cui gli animali vivono normalmente, sia a scopo di riproduzione e di allevamento, sia durante lo svolgimento di un esperimento;
b) "gabbia": il contenitore fisso o mobile, recintato da muri del quale almeno una parete e' costituita da sbarre o da griglia metallica o, se necessario, da reti e nel quale uno o piu' animali vengono tenuti o trasportati; in funzione del tasso di popolamento e delle dimensioni della gabbia, la liberta' di movimento degli animali e' piu' o meno limitata;
c) "box" chiuso: superficie racchiusa da mura, sbarre o da griglia metallica nel quale sono tenuti uno o piu' animali; secondo le dimensioni del box e del tasso di popolamento, la liberta' di movimento degli animali e' in genere meno limitata che in una gabbia;
d) "paddock": superficie recintata da staccionata, mura, sbarre o da griglia metallica, situato in genere all'esterno di una costruzione, nel quale gli animali tenuti in gabbia o in recinto chiuso possono muoversi liberamente durante determinati periodi, conformemente ai loro bisogni etologici e fisiologici, ad esempio per fare del moto;
e) "box di stalla": piccolo scompartimento a tre lati, generalmente dotato di mangiatoia e di tramezzi laterali, nel quale possono essere tenuti legati uno o due animali.

1. STRUTTURE
1.1. Funzione e progettazione generale
1.1.1. Tutte le strutture dovrebbero essere progettate in modo da offrire un ambiente appropriato alle specie da ospitare. Dovranno inoltre essere studiate in modo da impedire l'accesso ai non addetti.
Anche le strutture che fanno parte di un edificio piu' importante dovrebbero essere protette da adeguate norme di costruzione e da disposizioni che limitino il numero delle entrate ed impediscano la circolazione di persone non autorizzate.
1.1.2. Si raccomanda un programma di manutenzione delle strutture per evitare qualsiasi cedimento del materiale.
1.2. Locali di permanenza degli animali
1.2.1. Si dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire una rapida e efficiente pulizia dei locali e' l'osservanza delle norme di igiene. I soffitti ed i muri dovrebbero essere resistenti e dovranno avere una superficie liscia, impermeabile e facilmente lavabile, facendo particolare attenzione alle giunture di porte, tubature e cavi. Anche le porte ed eventuali finestre dovrebbero essere costruite o protette in modo da impedire l'accesso degli animali indesiderabili. Qualora necessario, si potra' inserire nella porta uno spioncino. Il pavimento dovrebbe essere liscio, impermeabile, non scivoloso, facilmente lavabile, in grado di
sopportare senza danni il peso dei compartimenti e di altre installazioni pesanti. Eventuali drenaggi di scolo dovrebbero essere correttamente coperti e muniti di griglia per impedire la
penetrazione di animali.
1.2.2. I muri ed il pavimento dei locali in cui gli animali possono muoversi liberamente dovrebbero essere rivestiti di materiale particolarmente resistente, atto a sopportare l'intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento deve essere innocuo per gli animali e tale da impedire che si feriscano. Nei locali si dovrebbero installare drenaggi di scolo. Sara' inoltre opportuna una protezione supplementare delle attrezzature e degli impianti affinche' non vengano danneggiati dagli animali, ne' possano arrecare danno agli animali stessi. Nei recinti esterni si dovrebbero adottare le necessarie misure per impedire l'eventuale accesso del
pubblico e di animali.
1.2.3. I locali destinati ad ospitare animali di allevamento (bovini, ovini, caprini, suini, pollame, ecc.) dovranno rispettare almeno le norme stabilite dalla Convenzione europea per la protezione degli animali allevati per utilizzazione in allevamento, e quelle emanate dalle autorita' nazionali veterinarie o altre.
1.2.4. La maggior parte dei locali destinati ad animali sono stati concepiti per roditori. Questi locali servono sovente anche ad ospitare specie di taglia maggiore. Non si faranno coabitare specie fra loro incompatibili.
1.2.5. I locali di permanenza degli animali dovrebbero essere dotati di impianti che consentano, ove occorra, di praticare manipolazioni ed esperimenti minori.
1.3. Laboratori e sale per esperimenti a finalita' generale o specifica
1.3.1. Le aziende di allevamento o le aziende fornitrici dovrebbero essere dotate di adeguati impianti per effettuare le consegne degli animali pronti per la spedizione.
1.3.2. Tutti gli istituti dovrebbero avere inoltre una dotazione minima di apparecchi di laboratorio per diagnosi semplici, esami post mortem e/o raccogliere campioni in vista di piu' approfonditi esami di laboratorio, da effettuare altrove.
1.3.3. Si dovranno adottare disposizioni per la ricezione degli animali in modo che il loro arrivo non metta in pericolo gli animali gia' presenti, ad esempio la quarantena. Dovrebbero essere disponibili sale da esperimento a scopo generale o specifico nei casi in cui non sia opportuno condurre gli esperimenti o le osservazioni nel locale di permanenza degli animali.
1.3.4. Si dovrebbe disporre di locali separati per animali malati o feriti.
1.3.5. Se necessario, sarebbe inoltre opportuno disporre di una o piu' sale operatorie separate, attrezzate in modo da consentire l'asepsi negli esperimenti chirurgici. Sarebbero opportuni locali da convalescenza postoperatoria, qualora necessario.
1.4 Locali di servizio
1.4.1. I locali in cui si conservano gli alimenti principali dovrebbero essere a bassa temperatura, asciutti ed inaccessibili a vermi ed insetti ed i locali dai giacigli saranno asciutti ed inaccessibili a vermi ed insetti. Gli altri materiali che potrebbero essere infetti, o comunque a rischio, dovrebbero essere conservati separatamente.
1.4.2. Si dovrebbe disporre di locali per deporre gabbie, strumenti e altri attrezzi, una volta ripuliti.
1.4.3. I locali da pulitura e lavaggio dovrebbero essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfezione del materiale. Le operazioni di pulizia dovrebbero essere organizzate in modo da separare l'afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati. Muri e pavimento dovrebbero essere ricoperti da un rivestimento adeguatamente resistente e l'impianto di ventilazione sara'
sufficientemente potente da eliminare calore ed umidita' eccessivi.
1.4.4. Si dovrebbero adottare disposizioni per l'igiene del magazzinaggio e delle operazioni di eliminazione delle carcasse e degli scarti animali. Se non e' possibile, ne' opportuno, l'incenerimento sul posto, occorrera' prendere adeguate disposizioni per eliminare queste sostanze conformemente ai regolamenti ed ai decreti locali. Si dovranno adottare precauzioni speciali in caso di rifiuti altamente tossici o radioattivi.
1.4.5. La progettazione e la costruzione delle aree di circolazione dovrebbero corrispondere alle norme relative alla permanenza degli animali. I corridoi dovrebbero essere sufficientemente larghi per l'agevole circolazione del materiale mobile.

2. AMBIENTE NEI LOCALI DI PERMANENZA DEGLI ANIMALI E SUO CONTROLLO
2.1. Ventilazione
2.1.1. I locali di permanenza degli animali dovrebbero essere muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenze delle specie ospitate. Scopo della ventilazione e' introdurre aria pura e ridurre gli odori, i gas tossici, la polvere ed ogni tipo di agente infettivo. Essa elimina inoltre l'eccesso di calore e di umidita'.
2.1.2. L'aria nei locali va frequentemente rinnovata. In genere e' sufficiente un tasso di ventilazione di 15-20 ricambi d'aria/ora. Nondimeno, in talune circostanze, quando il popolamento e' scarso, puo' essere sufficiente un tasso di ventilazione di 8-10 ricambi d'aria/ora ed una ventilazione meccanica puo' perfino risultare superflua. In altri casi, puo' essere necessario rinnovare l'aria piu' frequentemente, evitando comunque il riciclo d'aria non
trattata. Si ricordi che anche il piu' efficiente impianto di ventilazione non puo' compensare scadenti metodi di pulizia o negligenza.
2.1.3. L'impianto di ventilazione dovrebbe essere progettato in modo da evitare correnti d'aria nocive.
2.1.4. Dovrebbe essere vietato fumare nei locali di permanenza degli animali.
2.2. Temperatura
2.2.1. Nella tabella 1 figura la gamma di temperature raccomandate: le cifre riguardano soltanto animali adulti e normali. I neonati ed i piccoli richiedono sovente una temperatura piu' elevata. Nel regolare la temperatura dei locali si dovrebbe tener conto delle eventuali modifiche della termoregolazione degli animali, dovute a particolari condizioni fisiologiche ed agli effetti degli esperimenti.
2.2.2. Date le condizioni climatiche prevalenti in Europa, puo' essere necessario un impianto di ventilazione con dispositivo di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria.
2.2.3. Negli istituti utenti, la temperatura dei locali di permanenza degli animali dovrebbe essere controllata con precisione, essendo la temperatura ambiente un fattore fisico che esercita un importante effetto sul metabolismo di tutti gli animali.
2.3. Umidita'
Le variazioni estreme dell'umidita' relativa (UR) esercitano un effetto dannoso sulla salute e sul benessere degli animali. Si raccomanda quindi che il grado di UR nei locali di permanenza sia adeguato alle specie ospitate, ed in genere mantenuto a 55% (Piu' o Meno) 10%. E' opportuno evitare per un periodo prolungato valori inferiori al 40% o superiori al 70% di UR.
2.4. Illuminazione
Nei locali sprovvisti di finestre, occorre fornire un'illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro. E' parimenti necessario controllare l'intensita' luminosa e il ciclo luce/buio. Per gli animali albini si dovra' tener conto della loro particolare sensibilita' alla luce (vedi anche punto 2.6).
2.5. Rumore
Il rumore puo' costituire un importante fattore di disturbo per gli animali. I locali di permanenza e le sale da esperimento dovrebbero essere isolati contro qualsiasi fonte di intenso rumore nella gamma dei suoni udibili e dei suoni a piu' alta frequenza, per evitare disturbi del comportamento e della fisiologia degli animali. Rumori improvvisi possono determinare importanti modifiche delle funzioni organiche ma, essendo taluni rumori sovente inevitabili, puo' essere opportuno, in determinate circostanze, fornire nei locali di permanenza e nelle sale da esperimento un fondo sonoro continuo di intensita' moderata, quale la musica dolce.
2.6. Impianto di allarme
Una struttura che ospita numerosi animali e' vulnerabile. Si raccomanda quindi di proteggere correttamente le strutture mediante impianti che segnalino gli incendi e l'intrusione di persone non autorizzate. I difetti tecnici od i guasti dell'impianto di ventilazione costituiscono un altro pericolo di disordini ed anche di morte degli animali per soffocamento o per eccesso di calore, oppure, nei casi meno gravi, potrebbero esercitare sull'esperimento effetti negativi al punto da vanificarlo e doverlo quindi ripetere. Sarebbe pertanto opportuno installare adeguati dispositivi di controllo nell'impianto di riscaldamento e di ventilazione affinche' il
personale possa sorvegliarne il funzionamento globale. Se necessario, sarebbe opportuno installare un gruppo elettrogeno di soccorso, per garantire il funzionamento degli apparecchi necessari alla sopravvivenza degli animali ed all'illuminazione in caso di guasto o di interruzione della fornitura di elettricita'. Sara' opportuno affiggere bene in vista chiare disposizioni per i casi di emergenza. Si raccomanda un impianto di allarme nelle vasche dei pesci per il caso di interruzione del rifornimento d'acqua. Occorrera' vegliare a che il funzionamento dell'impianto d'allarme disturbi il meno possibile gli animali.
3. TUTELA
3.1. Salute
3.1.1. La persona responsabile dell'istituto dovra' assicurarsi che un veterinario, od altra persona competente, esegua regolari ispezioni degli animali e delle condizioni in cui sono alloggiati e curati.
3.1.2. Dato il potenziale rischio che rappresentano per gli animali la salute e l'igiene del personale, queste ultime dovrebbero formare oggetto di particolare attenzione.
3.2. Cattura
La cattura di animali selvatici e randagi avverra' soltanto con metodi umanitari e ad opera di persone esperte che conoscano a fondo le abitudini e gli habitat degli animali da catturare. Se per la cattura occorre un anestetico o altro farmaco, esso dovrebbe essere somministrato da un veterinario o da altra persona competente. Ogni animale gravemente ferito dovrebbe essere presentato al piu' presto ad un veterinario per essere curato. Qualora, secondo il veterinario, l'animale possa sopravvivere soltanto in condizioni di sofferenza e dolore, esso dovra' essere immediatamente eliminato con metodi umanitari. In mancanza di veterinario, qualsiasi animale gravemente ferito sara' immediatamente eliminato con metodi umanitari.
3.3. Condizioni di imballo e di trasporto Indubbiamente, ogni trasporto costituisce per gli animali uno stress, da alleviare per quanto possibile. Ai fini del trasporto, gli animali dovrebbero essere sani e lo spedizioniere e' tenuto a controllare che lo siano effettivamente. Animali malati o comunque non idonei fisicamente non dovrebbero mai essere trasportati, salvo che per ragioni terapeutiche o diagnostiche. Occorre dare particolare attenzione alle femmine in stato di avanzata gravidanza. Le femmine che potrebbero partorire durante il percorso o quelle che hanno partorito nelle precedenti 48 ore e loro prole, non dovranno essere trasportate. Lo speditore ed il trasportatore dovrebbero prendere le necessarie precauzioni durante le operazioni di imballo e di transito, per evitare inutili sofferenze per inadeguata ventilazione, esposizione a temperature estreme, mancanza di cibo o di acqua, ritardi prolungati, ecc. Il destinatario dovrebbe essere accuratamente informato sui particolari e sui documenti di trasporto, affinche' le operazioni di consegna e di ricezione sul luogo di
destinazione possano svolgersi rapidamente. Si ricorda che, per quanto riguarda il trasporto internazionale di animali, si applicano le direttive 77/489/CEE e 81/389/CEE. Si raccomanda altresi' di rispettare compiutamente le leggi ed i regolamenti nazionali, nonche' i regolamenti relativi agli animali vivi, emessi dall'"Associazione internazionale dei trasporti aerei" e dall'"Associazione del trasporto aereo di animali" (Animal Air Transport Association).
3.4. Ricezione ed apertura dei colli
I colli contenenti animali dovrebbero essere ritirati ed aperti senza inutili ritardi. Ad avvenuta ispezione, gli animali dovrebbero essere trasferiti in gabbie pulite o in box puliti, ed adeguatamente nutriti e dissetati. Gli animali malati o comunque non idonei fisicamente dovranno essere tenuti in osservazione, separati dagli altri. Dovrebbero essere esaminati non appena possibile da un veterinario o da altra persona competente e curati secondo il caso. Gli animali che non presentano alcuna possibilita' di guarigione dovrebbero essere eliminati senza indugi con metodo indolore. Infine, tutti gli animali ricevuti dovranno essere registrati e contrassegnati conformemente agli articoli 17, 18 e 19, paragrafo 5, della direttiva. I contenitori che sono serviti per il trasporto dovrebbero essere immediatamente distrutti, qualora non fosse possibile disinfettarli.
3.5. Quarantena, isolamento ed acclimatazione
3.5.1. Gli scopi della quarantena sono:
a) proteggere gli altri animali ospitati;
b) proteggere l'uomo da infezioni zoonotiche, e
c) promuovere una buona prassi scientifica.
A meno che la salute degli animali introdotti in un'azienda di allevamento sia soddisfacente, si raccomanda di metterli in quarantena. In taluni casi, ad esempio per la rabbia, questo periodo puo' essere fissato dalla legislazione nazionale dello Stato membro. In altri casi, potra' variare e dovrebbe essere determinato in funzione delle circostanze, da persona competente, in genere dal veterinario impiegato dall'azienda (vedi anche tabella 2). Gli animali potranno essere utilizzati per esperimenti durante la quarantena qualora si siano acclimatati al nuovo ambiente e non presentino alcun importante rischio per altri animali o per l'uomo.
3.5.2. Si raccomanda di predisporre locali per isolare gli animali che presentano sintomi di cattiva salute o siano sospetti di essere ammalati, cosi' da costituire un rischio per l'uomo o per altri animali.
3.5.3. Anche se si fosse constatato che gli animali sono sani, e' buona prassi zootecnica imporre loro un periodo di acclimatazione, prima di utilizzarli in un esperimento, la cui durata dipende da vari fattori, come la durata del trasporto e l'eta' dell'animale. La durata di tale periodo verra' decisa da persona competente.
3.6. Ingabbiamento
3.6.1. Si possono distinguere due principali modi di ospitare gli animali:
Uno e' quello seguito nelle aziende di allevamento, nelle aziende fornitrici e negli istituti utenti del ramo biomedico, consistente nell'ospitare roditori, conigli, carnivori, uccelli e primati animali, talvolta anche ruminanti, suini ed equini. Gli orientamenti relativi a gabbie, box chiusi, paddock e box di stalla adatti a queste strutture figurano nelle tabelle da 3 a 13. Altri suggerimenti relativi alla superficie minima del pavimento delle gabbie figurano nei diagrammi da 1 a 7. Inoltre, adeguati orientamenti per valutare la densita' di popolamento nelle gabbie figurano nei diagrammi da 8 a 12.
L'altro modo e' quello sovente seguito nei laboratori che eseguono esperimenti unicamente su animali da fattoria o su animali di analoghe dimensioni. Le attrezzature di tali laboratori non dovrebbero essere inferiori a quelle imposte dalle vigenti norme veterinarie.
3.6.2. Le gabbie ed i box chiusi non dovrebbero essere fabbricati con materiale nocivo agli animali. Dovrebbero essere studiati in modo da impedire agli animali di ferirsi e, se non eliminabili dopo l'uso, essere costruiti con materiale resistente, adatto alle tecniche di pulizia e di disinfezione. Si dovrebbe progettare con particolare attenzione il pavimento delle gabbie e dei box chiusi, che variera' secondo la specie e l'eta' degli animali ed essere studiato in modo da poter rimuovere agevolmente gli escrementi.
3.6.3. I box chiusi dovrebbero essere progettati tenendo presente il benessere delle specie da ospitare. Essi dovrebbero consentire la soddisfazione di taluni bisogni etologici (arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente, ecc.), nonche' un'accurata pulitura e la possibilita' di evitare il contatto con altri animali.
3.7. Alimentazione
Nelle operazioni di scelta, produzione e preparazione dell'alimento per animali, si dovrebbero adottare precauzioni per evitare qualsiasi infezione di origine chimica, fisica e microbiologica. L'alimento dovrebbe essere imballato in sacchi chiusi, impermeabili, recanti - se possibile - la data di preparazione. L'imballo, il trasporto ed il magazzinaggio dovrebbero essere studiati in modo da evitare la contaminazione, il deterioramento o la distruzione. I depositi dovrebbere essere a bassa temperatura, oscuri, asciutti, inaccessibili a vermi ed insetti. Gli alimenti rapidamente deperibili, quali foraggio verde, verdure, carni, frutta, pesce, ecc., dovrebbero essere conservati in camere fredde, frigoriferi o congelatori. Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi od altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali dovrebbero essere regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati. Se si usano mangimi umidi o se i mangimi sono facilmente contaminabili con acqua, urina, ecc., e' necessario procedere a pulizia quotidiana.
3.7.2. La somministrazione degli alimenti varia secondo la specie, ma dovrebbe comunque soddisfare i bisogni fisiologici dell'animale. Si dovrebbe fare in modo che ogni animale possa accedere al mangime.
3.8. Acqua
3.8.1. Tutti gli animali devono disporre in permanenza di acqua potabile, non infetta. Durante il trasporto, e' accettabile che l'acqua venga somministrata quale parte di alimentazione umida. D'altro canto l'acqua e' un veicolo di microorganismi e va somministrata in modo da ridurre al minimo i rischi. Si seguono correntemente due metodi: le bottiglie biberon e gli apparecchi per l'abbeveraggio automatico.
3.8.2. Per animali piccoli, quali i roditori ed i conigli, si ricorre sovente alla bottiglia. Questi recipienti dovrebbero essere in materiale translucido per controllarne il contenuto. Il collo della bottiglia dovrebbe essere sufficientemente largo per poter agevolmente ripulirla a fondo; le bottiglie in materia plastica non dovranno lasciar fuoriuscire il liquido. Anche le capsule, i tappi ed i tubi dovrebbero essere sterilizzabili e di facile ripulitura. Tutte le bottiglie e tutti gli accessori vanno smontati, ripuliti e sterilizzati ad adeguati e regolari intervalli. Sarebbe preferibile sostituire ogni volta le bottiglie con altre pulite e sterilizzate, invece di riempirle nei locali di permanenza degli animali.
3.8.3. Gli abbeveratoi automatici dovrebbero essere regolarmente verificati e risciacquati e si dovrebbe controllarne regolarmente il funzionamento per evitare incidenti e l'insorgere di infezioni. Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti. E' inoltre necessario procedere regolarmente ad un esame batteriologico dell'apparecchio per tenere sotto controllo la qualita' dell'acqua.
3.8.4. L'acqua proveniente dalle canalizzazioni pubbliche contiene alcuni microorganismi considerati in genere non pericolosi, a meno che si lavori con animali definiti microbiologicamente. In tali casi l'acqua dovrebbe essere trattata. L'acqua delle canalizzazioni pubbliche e' in genere clorata, per evitare il moltiplicarsi di microorganismi. Questa clorazione non sempre riesce a limitare lo sviluppo di taluni germi patogeni potenziali, quali ad esempio gli pseudomonas. Una precauzione supplementare puo' consistere nell'aumentare il tasso di cloro nell'acqua, o nell'acidificare l'acqua per ottenere l'effetto voluto.
3.8.5. I pesci, gli anfibi ed i rettili presentano una tolleranza molto varia da specie a specie, nei confronti dell'acidita', del cloro e di altri prodotti chimici. Per tali ragioni occorre adottare disposizioni per rifornire gli acquari ed ai vivai l'acqua proporzionata al fabbisogno e alla soglia di tolleranza delle singole specie.
TABELLA 1
ORIENTAMENTI PER LA TEMPERATURA DEI LOCALI
(Animali in gabbia o in recinti interni)
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Specie o gruppi di specie Gamma ottimale
in ŒC
---------------------------------------------------------------------
Primati del Nuovo Mondo, non umani .. .. ... 20-28
---------------------------------------------------------------------
Topo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 20-24
Ratto .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20-24
Criceto siriano .. .. .. .. .. .. .. .. .... 20-24
Gerbillo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20-24
Porcellino d'India .. .. .. .. .. .. .. .... 20-24
Primati del Vecchio Mondo, non umani .. .... 20-24
Quaglia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 20-24
---------------------------------------------------------------------
Coniglio .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15-21
Gatto .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15-21
Cane .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 15-21
Furetto .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 15-21
Polli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15-21
Piccione .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15-21
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Maiale .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 10-24
Capra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10-24
Ovino .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10-24
Bovino .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 10-24
Cavallo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 10-24
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Nota: In casi particolari, ad esempio quando si alloggiano animali molto giovani o glabri, possono essere necessarie temperature ambiente piu' elevate di quelle indicate piu' sopra.
 

TABELLA 2
ORIENTAMENTI PER I PERIODI DI QUARANTENA LOCALE
Nota introduttiva: Per gli animali importati, tutti i periodi di quarantena dovrebbero essere soggetti ai regolamenti nazionali degli Stati membri. I periodi di quarantena locale dovrebbero essere determinati secondo le circostanze da persona competente, in genere da un veterinario nominato dall'organismo.
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Specie Giorni
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Topo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 5-15
Ratto .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5-15
Gerbillo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5-15
Criceto siriano .. .. .. .. .. .. .. .. .... 5-15
Porcellino d'India .. .. .. .. .. .. .. .... 5-15
Coniglio .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20-30
Gatto .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20-30
Cane .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 20-30
Primate animali .. .. .. .. .. .. .. .. .... 40-60
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orientamenti normativi per ospitare gatti
 

Nota: La permanenza di gatti nelle gabbie dovrebbe essere rigorosamente limitata. I gatti cosi' confinati dovrebbero uscire e fare del moto almeno una volta al giorno, qualora cio' non interferisca con gli esperimenti. I recinti per gatti dovrebbero essere muniti di contenitori per escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonche' di oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli. Per "altezza della gabbia" si intende la distanza verticale tra il punto piu' elevato del pavimento della gabbia e il punto piu' basso del soffito della gabbia. Nel calcolo della superficie minima del pavimento, si puo' includere la superficie dei piani da riposo. La superficie minima del pavimento per una gatta e sua prole comprende m(Elevato al Quadrato) dello scomparto per figliare.

orientamenti normativi per la permanenza in gabbia di cani - Lazio

Nota: I cani non dovrebbero rimanere in gabbia piu' a lungo di quanto strettamente necessario ai fini dell'esperimento. I cani in gabbia dovrebbero poter uscire per fare del moto almeno una volta al giorno, qualora cio' non sia incompatibile con la finalita' dell'esperimento. Si dovrebbe fissare un temine al di la' del quale un animale non dovrebbe rimanere in gabbia senza moto quotidiano. Le superfici per il moto dovrebbero essere sufficientemente vaste affinche' i cani possano muoversi liberamente. Non si dovrebbero utilizzare pavimenti a griglia nelle gabbie per cani se non qualora sia necessario dall'esperimento. Date le grandi differenze di altezza e data la limitata interdipendenza tra misura e peso delle varie razze di cani, l'altezza della gabbia dovrebbe essere stabilita in funzione dell'altezza del corpo dei singoli animali, misurando a partire dall'altezza delle spalle. Come norma generale, l'altezza minima della gabbia dovrebbe essere due volte quella misurata dall'altezza delle spalle. Per la definizione di "altezza della gabbia", vedi nota della tabella 6.

orientamento normativo per la permanenza di cani in recinto - Lazio

Nota: Le cifre fra parentesi indicano la superficie totale/cane, ossia la superficie del pavimento del recinto chiuso, piu' la superficie adiacente per il moto. I cani tenuti a lungo nei recinti esterni dovrebbero poter accedere ad un luogo riparato, per proteggersi dal maltempo. Quando i cani sono alloggiati su superfici a griglia, si dovrebbe fornir loro una superficie piatta per dormire. Non si dovrebbero utilizzare pavimenti a griglia che nei casi richiesti dall'esperimento. I tramezzi che separano i recinti chiusi dovrebbero essere fatti in modo da evitare che i cani si feriscano l'un l'altro. Tutti i recinti chiusi dovrebbero disporre di adeguamento drenaggio.