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LAIKA

 

ALLEGATO DGR 908/2001 

REQUISITI STRUTTURALI ED ATTREZZATURE DI CUI DEBBONO ESSERE DOTATE LE NUOVE STRUTTURE DI RICOVERO PER ANIMALI PUBBLICHE E PRIVATE E/O ASSOCIATIVE.
 

IMPIANTO

  1. La capacità complessiva di ogni singolo impianto viene demandata al Comune in ragione della media degli animali randagi monitorati sul proprio territorio o in caso di interventi consortili - monitorati sul territorio dei comuni interessati - nell’arco del triennio precedente alla data dell’istanza di costruzione.

  1. I progetti per nuovi ricoveri debbono prevedere aree e spazi - coperti e scoperti - adatti al ricovero di animali diversi, dai cani e dai felini, sia di affezione sia selvatici sia esotici da ospitare temporaneamente.
     

  1. L’impianto deve essere:

a) servito da una strada carrabile

b) situato a congrua distanza dai centri abitati

c) dotato di posteggio di adeguata capacità

d) dotato di approvvigionamento idrico sufficiente sia per l’alimentazione sia per permettere giornalmente il lavaggio di tutta la struttura

e) dotato di canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio e non essere fonte di inquinamento.

f) dotato di energia elettrica, qualunque sia la fonte di approvvigionamento (Generatore di corrente), sufficiente a soddisfare i bisogni della struttura. E’ preferibile prevedere una quota di alimentazione tramite fonti rinnovabili.

g) completamente recintato con muro e rete metallica di altezza complessiva non inferiore a mt. 2,5. Il muro deve essere alto almeno cm. 80 e profondo cm. 30. La rete deve essere fissata a supporti metallici verticali saldamente ancorati al muro.
 

  1. L’impianto deve essere altresì dotato dei locali di assistenza veterinaria, uso cucina, servizi igienici, spogliatoi che debbono avere tutti pareti lisce, lavabili e uniformi, con pavimenti rivestiti di materiale rigorosamente antiscivolo.

  2. Le strutture adibite a ricovero per animali di affezione debbono essere suddivise in unità di ricovero.
  3. Ogni unità di ricovero è composta di un box interno chiuso e di un’area esterna aperta comunicante e recintata che sia in grado di ospitare uno o più cani a seconda della taglia e delle compatibilità caratteriali.
  4. Il box interno deve avere una altezza minima di 2 m. ed un superficie minima di mq. 4 per cane. La comunicazione tra il box interno e l’area esterna deve essere assicurata da adeguata apertura facilmente serrabile, ciò per permettere in caso di necessità l’isolamento del cane nel box o nell’area esterna.
  5. Ogni box interno deve essere munito di riscaldamento ovvero di cucce termiche in numero uguale a quello degli animali ricoverati, in materiale non deperibile, lavabile e disinfettabile.
  6. L’area esterna di ogni box deve avere un fondo impermeabilizzato di cemento o analogo materiale sintetico con esclusione dell’asfalto o prodotti simili sensibili al calore. In parte deve essere protetta dal calore o dalle intemperie. La superficie minima dell’area esterna deve essere di 8 mq. per cane e deve avere pendenza e conformazioni idonee ad impedire il ristagno dei liquami e delle acque di lavaggio ed indurre il rapido deflusso alla rete fognaria o idoneo sistema per lo smaltimento delle acque reflue.
  7. In ogni impianto deve essere realizzata un reparto di isolamento.
  8. Il reparto di isolamento deve essere realizzato in luogo non contiguo ai box di ricovero e dotato di tutti gli accorgimenti tecnico sanitari atti a garantire un reale isolamento e concreta asetticità per impedire situazioni di contagio. La sua capienza deve essere pari almeno al 10% di quella complessiva della struttura di ricovero per animali. L’area esterna dei box di isolamento deve essere recintata con muri a pareti lisce e lavabili di un altezza minima di m. 1,80. Il pavimento deve essere piastrellato con materiale rigorosamente antiscivolo.
  9. Ogni impianto deve essere dotato di una area PARCO debitamente recintata per fare uscire i cani quotidianamente che non può comunque essere inferiore a metri quadrati 2000 (duemila).
  10. Ogni struttura di ricovero deve prevedere una parte dell’impianto destinata a gattile.
  11. I ricoveri per i gatti debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) devono essere strutture completamente chiuse e anche se possono essere dotate di una parte interna in muratura e di una parte esterna in rete, non debbono esserci soluzioni di continuità tra pavimento parete e soffitto ciò al fine di evitare la fuga degli animali che come è noto può avvenire anche attraverso piccole fessure

b) debbono essere dotati di doppia porta per permettere agli operatori di entrare ed uscire dai vari box senza che avvenga fuoriuscita di animali

c) deve essere prevista la presenza di zone protette in ombra e zone bene illuminate e possibilmente soleggiate

d) la parte interna del ricovero deve essere realizzata in materiali facilmente lavabili e disinfettabili e i pavimenti devono essere in pendenza verso chiusini di scolo per il deflusso delle acque di lavaggio

e) all’interno dei box è auspicabile l’installazione di passerelle sopraelevate o di mensole a parete per consentire ai gatti di arrampicarsi ed eventualmente di giochi appesi a filo o grattatoi.
 

  1. Nella costruzione del gattile occorre tenere in debito conto i seguenti fattori ambientali:

- eccessiva umidità, correnti d’aria, eccessivi sbalzi di temperatura.

  1. Nei gattili debbono essere previsti più riparti in modo da suddividere gli animali, in base al sesso, all’età e alle condizioni di salute.

    Anche il gattile deve essere dotato di una area parco debitamente recintata.
  2. Ogni impianto inoltre deve prevedere spazi ed attrezzature finalizzate al ricovero di altri animali diversi da cani e felini. Gli spazi destinati a tali animali debbono essere realizzati in funzione delle abitudini e delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli stessi.

 

REQUISITI MINIMI DEI CANILI e GATTILI PUBBLICI O PRIVATI già esistenti:

  1. Eventuale adeguamento allo smaltimento delle acque reflue o di scarico.

  1. L’impianto deve risultare completamente recintato per una altezza non inferiore a metri due.

  1. Ogni box, a prescindere dalla misura della superficie quadrata interna, deve essere dotato dell’area esterna che deve avere le misure indicate per le strutture di nuova realizzazione, compatibilmente all’organizzazione della struttura esistente.

  1. I pavimenti e le pareti dei box costituenti l’impianto devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

  1. Ogni impianto già esistente deve dotarsi di una area parco le cui dimensioni possono derogare da quelle prescritte per gli impianti di nuova realizzazione e compatibilmente con la situazione territoriale esistente, comunque tale da garantire una reale movimentazione giornaliera dei cani presenti nella struttura.